Preti pedofili: per il magistrato Luigi Tosti la Chiesa cattolica è “un’associazione a delinquere”

Scandaloso che l'Autorità giudiziaria italiana non intervenga

Il giudice accusa il Vaticano di garantire l'impunità ai suoi "affiliati", e svela i retroscena di AnnoZero
La Voce pubblica in esclusiva, per gentile concessione di Axteismo e di Ennio Montesi, questi eccezionali documenti inediti. Sono le osservazioni e gli accorgimenti tecnici-giuridici che il giudice Luigi Tosti inviò ai giornalisti Michele Santoro e a Luca Rosini per il programma AnnoZero, andato in onda su RaiDue in prima serata giovedì 31 maggio 2007. La puntata era quella relativa agli abusi sessuali dei preti pedofili e al documento segreto “Crimen Sollicitationis”, relativo alla copertura instaurata dalla Chiesa cattolica in tutti i paesi del mondo, Italia compresa, e alle responsabilità dirette di Joseph Ratzinger e delle gerarchie cattoliche. La trasmissione sollevò polemiche politiche sulla messa in onda del documentario della Bbc “Sex Crimes and Vatican”, che denunciava casi di abusi sessuali perpetrati da preti nei confronti di minori. Reati protetti da una rete consolidata e capillare di omertà e direttive segrete che fanno capo in Vaticano. I documenti che seguono furono inviati dal magistrato Tosti alla redazione di AnnoZero alcuni giorni prima della famosa puntata. Tosti venne anche contattato telefonicamente per ulteriori chiarimenti tecnici e procedurali. Singolare il fatto che si sia alzata una sola voce dall’interno della magistratura per spiegare procedure e azioni che dovrebbero essere intraprese nell’applicazione del Codice penale e nel rispetto della legge italiana. Ecco i documenti integrali e originali.

Messaggio n. 1

Egregio dott. Santoro,
ho appreso dalla stampa che AnnoZero intende contrastare il vergognoso regime di disinformazione pubblica, imperante in questa Colonia del Vaticano, tentando di mettere in onda il servizio realizzato a suo tempo dalla Bbc sulla scandalosa e criminale copertura omertosa dei preti pedofili da parte della Chiesa Cattolica. Mi permetto, da tecnico del diritto (sono Luigi Tosti, il magistrato condannato a sette mesi di reclusione per aver preteso che venissero rimossi i crocifissi da tutte le aule di giustizia, in ossequio al principio di laicità) di sottoporle queste riflessioni, che le potranno magari tornare utili se la trasmissione, come mi auguro, andrà in onda.

Le segnalo, innanzitutto, che la Corte di Cassazione penale ha costantemente affermato che "commette reato di favoreggiamento personale (art. 378 codice penale) anche colui il quale aiuti il colpevole di un delitto a sottrarsi alle investigazioni, anche se non ancora in atto". Questo significa che l'attività di copertura dei preti pedofili, che è stata sistematicamente posta in essere dalla Chiesa Cattolica addirittura con direttive "segrete", con pressioni sulle vittime affinché desistessero dalle denunce e con minacce di scomunica ai danni delle gerarchie ecclesiastiche subordinate, integra gli estremi del delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 del c. p.: e questo al di là del giudizio altamente negativo che si deve dare in merito a questa "immorale" copertura dei preti pedofili.

Nessun valore esimente può attribuirsi alle obiezioni di coloro che sostengono che i Vescovi non erano obbligati a sporgere denunce contro i preti pedofili e che, poi, rientra nella competenza esclusiva della Chiesa la "disciplina canonica" dei casi di pedofilia. E' sufficiente replicare che l'esenzione dall'obbligo della denuncia non implica l'autorizzazione a compiere atti di favoreggiamento personale per eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria e che, poi, la libertà di religione è sempre subordinata all'osservanza delle norme di diritto pubblico e, quindi, del codice penale (se così non fosse, si potrebbero ancora praticare i sacrifici umani "in onore degli Dei").
 
Le segnalo, in secondo luogo, che qualsiasi altra associazione si fosse comportata così come si sono di fatto comportati la Chiesa Cattolica e il Vaticano, cioè coprendo con direttive segrete le responsabilità penali dei propri associati ed avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, avrebbe avuto "ottime" possibilità di essere incriminata per il reato di associazione per delinquere.

Sconcerta, dunque, che nei confronti del Vaticano e della Chiesa siano state omesse indagini penali anche qui in Italia, dal momento che sono già emersi diversi casi di pedofilia che, guarda caso, sono stati "trattati" da queste due "associazioni" con gli stessi sistemi mafiosi ed omertosi evidenziati dalla Bbc: evidentemente si ritiene più "prudente" applicare i rigori della Giustizia col criterio del "forti coi deboli e deboli coi forti". Sconcerta, ovviamente, anche il fatto che queste due associazioni, implicate in queste attività criminali, pretendano di "imporsi" al popolo italiano e ai "politici" col loro "alto" magistero "morale", ingerendosi quotidianamente nelle nostre faccende.

Queste mie riflessioni, peraltro, sono ben poca cosa se rapportate alla storia criminale della Chiesa Cattolica la quale – sotto il profilo strettamente legale – deve "a buon diritto" essere qualificata come un' "associazione per delinquere" che ha operato, in circa 2.000 anni di esistenza, per perpetrare una serie impressionante di gravissimi crimini contro l'umanità, quali il genocidio, lo sterminio degli "infedeli", le torture, i roghi, le inquisizioni, lo schiavismo, il razzismo, le persecuzioni razziali, le truffe, le falsificazioni, l'abuso della credulità popolare, le discriminazioni sessuali e via dicendo. La circostanza che nessuno abbia il "coraggio" di dire pubblicamente queste realtà storiche inconfutabili mi fa venire in mente la "favola" di Andersen "Il Re è nudo": chissà se qualcuno comincerà ad accorgersi che anche il Vaticano e la Chiesa Cattolica sono "nudi".

Cordiali saluti.
 
Luigi Tosti

Messaggio n. 2

Egregio dott. Rosini,
mi permetto di suggerire queste ulteriori riflessioni in merito alla trasmissione di giovedì prossimo, che tratterà il tema della copertura omertosa dei reati di pedofilia perpetrati dai preti, presagendo che qualcuno tenterà di minimizzare la gravità dei fatti e di far apparire i Pontefici come vittime di "calunnie" da parte della Bbc.

Ribadisco che, a mio avviso, le direttive e i comportamenti concreti del Vaticano e della Chiesa, mirando ad impedire che l'autorità giudiziaria italiana (e non solo italiana) possa venire a conoscenza di gravissimi episodi di pedofilia, integrano gli estremi dei reati di favoreggiamento personale e di associazione per delinquere. E, in effetti, l'imposizione del segreto pontificio sui reati di pedofilia e sui relativi processi "ecclesiastici", la competenza esclusiva sui reati penali di pedofilia attribuita ai tribunali ecclesiastici, le pressioni operate sulle vittime di questi reati e sui loro familiari affinché non denuncino i reati, la comminatoria di sanzioni ecclesiastiche nei confronti dei prelati che osino violare il segreto pontificio e, infine, i vincoli di omertà imposti alle gerarchie ecclesiastiche con la forza dell'intimidazione e dell'assoggettamento, mirano tutti a far sì che all'Autorità giudiziaria penale italiana  (e non solo italiana) sia preclusa la possibilità di indagare sul conto degli autori di reati di pedofilia e di punirli. il che è francamente intollerabile, e non solo moralmente. E' un dato di fatto inoppugnabile che la Chiesa abbia operato questa "scelta di campo" all'esclusivo fine di tutelare la sua "immagine", di preservarsi da scandali che possano nuocere alla sua "credibilità" e, infine, di non subire pregiudizi economici. Giova evidenziare che l'ordinamento giuridico italiano, essendo al contrario informato all'osservanza del codice penale e delle convenzioni internazionali, non consente la copertura omertosa degli autori dei reati di pedofilia ma, viceversa, impone l'obbligo, sanzionato penalmente, di informare l'autorità giudiziaria affinché vengano attivate al più presto le indagini per accertare, sia nell'interesse delle vittime che degli indagati, la VERITA'. Ad esempio, se un Preside viene a conoscenza, in qualsiasi modo, di accuse di pedofilia nei confronti di un insegnante, ha l'obbligo giuridico di informare, immediatamente e in segretezza, l'autorità giudiziaria la quale, da parte sua, ha la possibilità di esperire indagini sollecite, avvalendosi di intercettazioni e di altri mezzi al fine di acquisire riscontri oggettivi delle accuse.

Diametralmente opposto è, invece, il comportamento della Chiesa (e questo è sotto gli occhi di tutti), la quale ha emanato norme di diritto canonico che mirano a proteggere omertosamente gli autori di questi gravissimi reati, al fine di non offuscare l'immagine della Chiesa e di preservarla da conseguenze economiche negative: se un Vescovo viene a conoscenza di accuse di pedofilia, egli è costretto non solo a non informare l'autorità giudiziaria e a risolvere la "questione" all'interno dell'ordinamento canonico, ma anche ad informare lo stesso accusato, pregiudicando così in modo pressoché irreparabile l'esito delle indagini. Così operando, la Chiesa ha di fatto garantito l'impunità a diversi suoi affiliati, peraltro per reati gravissimi, preservandosi poi anche dall'obbligo di risarcire economicamente le vittime di questi odiosi reati. E' dunque evidente che la Chiesa non solo impedisce all'Autorità giudiziaria di indagare sul conto dei suoi "affiliati" – e cioè che vengano raccolte le prove oggettive della loro colpevolezza – ma si garantisce anche l' "impunità" sotto il profilo "civilistico", si preserva cioè dall'obbligo di risarcire con danaro sonante le vittime della pedofilia: l'omertosa copertura criminale dei preti pedofili risponde dunque anche ad un movente economico ben preciso.

Qualsiasi altra associazione si comportasse, in Italia, così come si sono comportati e come si comportano tuttora la Chiesa ed il Pontefice, sarebbe sottoposta a procedimenti penali: sconcerta, dunque, che i difensori della Chiesa gridino oggi alla "calunnia" nei confronti della Bbc. In realtà la prova provata e inoppognabile della criminalità dei comportamenti della Chiesa la si può agevolmente riscontrare attraverso la visione del filmato mandato in onda dai Rai 3 sul caso di Marco Marchese ed attraverso la visione del filmato, altamente illuminante, che è stato mandato in onda dalle Iene. Dal primo filmato emerge, in particolare, che la Curia vescovile di Agrigento ha insabbiato le denunce del Marchese, permettendo così che altri ragazzi rimanessero poi vittime di altri abusi sessuali di un prete criminale. Dal filmato emerge anche l'incredibile e vomitevole arroganza della Chiesa cattolica, che ha avuto persino l'impudenza di avanzare una domanda "riconvenzionale" di 200.000 euro nei confronti della vittima degli abusi per "danni all'immagine della Chiesa". Dal secondo filmato emerge, in modo inoppugnabile, che le accuse mosse dalla Bbc sono pienamente vere e fondate: i vari preti contattati dagli agenti provocatori delle Iene, infatti, si sono attenuti alle direttive segrete del Vaticano e della Chiesa cattolica, sconsigliando di informare l'autorità giudiziaria (e anche i padri delle vittime) e tentando di far rimanere gli episodi di pedofilia all'interno della Chiesa e nell'ambito del diritto canonico.

Da questi due filmati emerge dunque, in modo inconfutabile, che le gerarchie ecclesiastiche operano, costantemente, sia per impedire che l'Autorità giudiziaria venga a conoscenza dei fatti di pedofilia perpetrati dai propri "affiliati", sia per relegare questi gravi crimini nell'ambito delle ridicole "sanzioni" comminate dal "diritto canonico", garantendo in tal modo l'impunità ai propri "affiliati" criminali. Che tutto questo possa essere tollerato dall'Autorità giudiziaria italiana è scandaloso. Che vi siano, poi, uomini di governo ed altre autorità i quali – dopo aver occultato agli italiani queste notizie col regime di disinformazione pubblica- abbiano ora l'impudenza sconfinata di proteggere queste associazioni religiose e questi criminali, boicottando la messa in onda del filmato della Bbc e screditandolo con accuse vaneggianti di "calunnia", è una vergogna che solo un Paese incivile come l'Italia può meritare.
Spero che giovedì prossimo gli italiani possano godere della visione integrale del servizio della Bbc, per tentare di affrancarsi dal regime di menzogne imposto dai Governanti e divenire, non si sa mai, un po' meno italioti.

Qui di sotto allego la normativa ecclesiastica relativa al "segreto pontificio".

Auguri e saluti cordiali

Luigi Tosti

Segreteria di Stato – Norme sul segreto pontificio

Quanto concordi con la natura degli uomini il rispetto dei segreti, appare evidente anzitutto dal fatto che molte cose, benché siano da trattare esternamente, traggono tuttavia origine e sono meditate nell’intimo del cuore e vengono prudentemente esposte soltanto dopo matura riflessione.
 
Perciò tacere, cosa davvero assai difficile, come pure parlare pubblicamente con riflessione sono doti dell’uomo perfetto: infatti c’è un tempo per tacere e un tempo per parlare (cf. Eccle 3,7) ed è un uomo perfetto chi sa tenere a freno la propria lingua (cf. Gc 3,2).
 
Questo avviene anche nella Chiesa, che è la comunità dei credenti, i quali, avendo ricevuto la missione di predicare e testimoniare il Vangelo di Cristo (cf. Mc 16, 15; At 10,42), hanno tuttavia il dovere di tenere nascosto il sacramento e di custodire nel loro cuore le parole, affinché le opere di Dio si manifestino in modo giusto e ampio, e la sua parola si diffonda e sia glorificata (cf. 2 Ts 3, 1).
 
A buon diritto, quindi, a coloro che sono chiamati al servizio del popolo di Dio vengono confidate alcune cose da custodire sotto segreto, e cioè quelle che, se rivelate o se rivelate in tempo o modo inopportuno, nuocciono all’edificazione della Chiesa o sovvertono il bene pubblico oppure infine offendono i diritti inviolabili di privati e di comunità (cf. Communio et progressio, 121).
 
Tutto questo obbliga sempre la coscienza, e anzitutto dev’essere severamente custodito il segreto per la disciplina del sacramento della penitenza, e poi il segreto d’ufficio, o segreto confidato, soprattutto il segreto pontificio, oggetto della presente istruzione. Infatti è chiaro che, trattandosi dell’ambito pubblico, che riguarda il bene di tutta la comunità, spetta non a chiunque, secondo il dettame della propria coscienza, bensì a colui che ha legittimamente la cura della comunità stabilire quando o in qual modo e gravità sia da imporre un tale segreto.
 
Coloro poi che sono tenuti a tale segreto, si considerino come legati non da una legge esteriore, quanto piuttosto da un’esigenza della loro umana dignità: devono ritenere un onore l’impegno di custodire i dovuti segreti per il bene pubblico.
 
Per quanto riguarda la Curia Romana, gli affari da essa trattati a servizio della Chiesa universale, sono coperti d’ufficio dal segreto ordinario, l’obbligo morale del quale dev’essere stabilito o da una prescrizione superiore o dalla natura e importanza della questione. Ma in taluni affari di maggiore importanza si richiede un particolare segreto, che viene chiamato segreto pontificio e che dev’essere custodito con obbligo grave.
 
Circa il segreto pontificio la segreteria di stato ha emanato una istruzione in data 24 giugno 1968; ma, dopo un esame della questione da parte dell’assemblea dei cardinali preposti ai dicasteri della Curia Romana, è sembrato opportuno modificare alcune norme di quella istruzione, affinché con una più accurata definizione della materia e dell’obbligo di tale segreto, il rispetto del medesimo possa essere ottenuto in modo più conveniente. Ecco dunque qui di seguito le norme.

Art. I – Materia del segreto pontificio

Sono coperti dal segreto pontificio:
 
1) La preparazione e la composizione dei documenti pontifici per i quali tale segreto sia richiesto espressamente.
2) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti affari che vengono trattati dalla Segreteria di stato o dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, e che devono essere trattati sotto il segreto pontificio;
3) Le notificazioni e le denunce di dottrine e pubblicazioni fatte alla Congregazione per la dottrina della fede, come pure l’esame delle medesime, svolto per disposizione del medesimo dicastero;
4) Le denunce extra-giudiziarie di delitti contro la fede e i costumi, e di delitti perpetrati contro il sacramento della penitenza, come pure il processo e la decisione riguardanti tali denunce, fatto sempre salvo il diritto di colui che è stato denunciato all’autorità a conoscere la denuncia, se ciò fosse necessario per la sua difesa. Il nome del denunciante sarà lecito farlo conoscere solo quando all’autorità sarà parso opportuno che il denunciato e il denunciante compaiano insieme;
5) I rapporti redatti dai legati della Santa Sede su affari coperti dal segreto pontificio;
6) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la creazione di cardinali;
7) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di vescovi, di amministratori apostolici e di altri ordinari rivestiti della dignità episcopale, di vicari e prefetti apostolici, di legati pontifici, come pure le indagini relative;
8) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di prelati superiori e di officiali maggiori della Curia Romana;
9) Tutto ciò che riguarda i cifrari e gli scritti trasmessi in cifrari.
10) Gli affari o le cause che il Sommo Pontefice, il cardinale preposto a un dicastero e i legati della Santa Sede considereranno di importanza tanto grave da richiedere il rispetto del segreto pontificio.

Art. II – Le persone tenute al segreto pontificio

Hanno l’obbligo di custodire il segreto pontificio:
 
1) I cardinali, i vescovi, i prelati superiori, gli officiali maggiori e minori, i consultori, gli esperti e il personale di rango inferiore, cui compete la trattazione di questioni coperte dal segreto pontificio;
2) I legati della Santa Sede e i loro subalterni che trattano le predette questioni, come pure tutti coloro che sono da essi chiamati per consulenza su tali cause;
3) Tutti coloro ai quali viene imposto di custodire il segreto pontificio in particolari affari;
4) Tutti coloro che in modo colpevole, avranno avuto conoscenza di documenti e affari coperti dal segreto pontificio, o che, pur avendo avuto tale informazione senza colpa da parte loro, sanno con certezza che essi sono ancora coperti dal segreto pontificio.
 
Art. III – Sanzioni

1) Chi è tenuto al segreto pontificio ha sempre l’obbligo grave di rispettarlo.
 
2) Se la violazione si riferisce al foro esterno, colui che è accusato di violazione del segreto sarà giudicato da una commissione speciale, che verrà costituita dal cardinale preposto al dicastero competente, o, in sua mancanza, dal presidente dell’ufficio competente; questa commissione infliggere delle pene proporzionate alla gravità del delitto e al danno causato.
3) Se colui che ha violato il segreto presta servizio presso la Curia Romana, incorre nelle sanzioni stabilite nel regolamento generale.

da La voce d'Italia 

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